L’astensione obbligatoria dal lavoro
Se sei in stato di gravidanza hai il diritto-dovere di assentarti dal lavoro due mesi prima e tre mesi dopo la data presunta del parto. Se ti trovi in stato di gravidanza a rischio, e svolgi lavori gravosi ed insalubri o operi in un ambiente di lavoro pregiudizievole alla tua salute e a quella del nascituro e non puoi essere adibita ad altre mansioni, puoi inoltrare apposita istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro sita in ogni capoluogo di Provincia, al fine di ottenere l’autorizzazione ad assentarti dal lavoro prima e/o fino al periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge.

Modalità di richiesta del servizio
Devi presentare apposita istanza su un modello predisposto dall’Ufficio competente.

Documentazione da presentare
Certificato medico di gravidanza nel quale devono essere riportati:
le tue generalità;
l’indicazione del datore di lavoro e della sede di lavoro, la descrizione delle mansioni che svolgi e l’ A.S.L. competente per territorio;
il mese di gestazione alla data della visita medica;
certificato medico di un ginecologo, in duplice copia, attestante l’esistenza di gravi complicanze della gestazione, la prognosi prescritta e la data presunta del parto.
Per le lavoratrici madri supplenti è richiesto un attestato di servizio;

A seguito della tua domanda, e sussistendone i presupposti, ti verrà rilasciato, entro un breve periodo (in media 3 giorni) un provvedimento che ti permetterà di astenerti anticipatamente dal lavoro, previo accertamento medico fiscale da parte dell’ A.S.L.

Gravidanze & Lavori Nocivi

Le donne lavoratrici che svolgono lavori nocivi devono per legge ottenere il cambio di mansione durante la gravidanza o, se non è possibile il cambio di mansione, l’astensione anticipata dal lavoro. In ogni caso per le donne in gravidanza e in allattamento è vietato il lavoro notturno.

Svolgi un lavoro a rischio per la tua gravidanza:
– se utilizzi prodotti chimici (colori e vernici, gas anestetici e farmaci, solventi e diluenti, prodotti per le pulizie).
– se durante il lavoro sollevi dei pesi, stai in piedi per lungo tempo, svolgi lavori faticosi.
– se l’attività è molto rumorosa (telai…).
– se lavori su mezzi di trasporto.
– se il tuo lavoro comporta tensione o fatica eccessiva (lavoro su turni).
– se il tuo lavoro comporta la vicinanza con malati o materiale infetto (in ospedale) o con bambini (nella scuola).

Le Leggi

Codice Civile, art. 250:
La donna ha il diritto ad essere aiutata e informata sul fatto che può partorire senza riconoscere il figlio e senza che il suo nome compaia sull’atto di nascita. Il bambino quindi non avrà il suo cognome.”
Legge 8.5.1927 n. 798 art.9 – art. 622,326 Codice Penale:
La donna ha il diritto ad una rigorosa protezione del segreto del suo nome, qualora non voglia riconoscere il figlio
Legge 127/97 art. 2 comma 1:
“La dichiarazione di nascita e’ resa indistintamente da… o da chi ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata…”
La volontà della donna di non riconoscere il bambino deve essere rispettata
Costituzione Artt. 2-3-31 comma 2 :
La tutela della vita e della maternità impongono al legislatore la tutela della riservatezza della donna.
Legge 184/83, art.11
Il tribunale, qualora il minore non sia riconosciuto dalla madre, non può fare ricerche sulla paternità del bambino
R.D.L. 8.5.1927 art.9 n. 798:
E’ rigorosamente vietato rivelare il nome della madre che non intende riconoscere il figlio. Coloro che per motivi d’ufficio sono venuti a conoscenza del nome della madre, hanno il rigido divieto di rivelare tale conoscenza Artt. 163-177-622 Codice Penale … e commettono reato se lo rivelano
Sentenza Corte Costituzionale n. 171/94
“…qualunque donna partoriente, ancorchè da elementi informali risulti trattarsi di coniugata, può dichiarare di non voler essere nominata nell’atto di nascita…”

Le Leggi sull’adozione:
Legge 184/83 art. 11:
“… nel caso in cui non risulti l’esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore, …il Tribunale dei Minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità…”
art.22:
“…il Tribunale dei Minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo…”